No. Essendo un’azienda svizzera ha bisogno di un numero EORI solo se opera nell’UE in qualità di dichiarante doganale o di importatore (ad esempio per spedizioni con clausola DDP degli Incoterms).
Servizi Export Step by Step
Siamo lieti di accompagnarvi sui mercati internazionali, sia che esportiate per la prima volta o che intendiate ampliare la vostra presenza all’estero: l’Osec vi offre una preziosa consulenza sotto forma di numerosi prodotti e servizi. In modo mirato, personalizzato e imparziale. Approfittate del nostro know-how, della nostra esperienza e della nostra rete globale – il programma di consulenza modulare e trasparente “Export Step by Step” mira al vostro successo.
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FAQ recenti
All’interno dell’UE lo stato di AEO è un nuovo standard di sicurezza nell’intera catena di distribuzione. Non è obbligatorio, ma sempre più clienti UE fanno questo tipo di richiesta ad aziende svizzere. I vantaggi e gli svantaggi di una certificazione AEO o di una mancata certificazione dipendono da diversi fattori e possono essere valutati attentamente. La Svizzera ha introdotto lo stato di AEO dal 1° aprile 2011.
No. Un certificato di origine non deve essere confuso con una prova dell’origine nel senso inteso dall’accordo di libero scambio. Solo i certificati di circolazione delle merci (EUR.1 / EUR.MED) o le dichiarazioni di origine su fattura conferiscono ai vostri prodotti un’origine preferenziale e quindi l’esenzione dai dazi o la riduzione dei dazi in un paese che ha concluso un accordo di libero scambio con la Svizzera.
Queste informazioni sono contenute nella nota informativa dell’Osec «Prassi dell'IVA negli scambi commerciali con l'UE».
Il “reverse-charge” è illustrato nella nota informativa dell’Osec «La procedura del reverse-charge».




















