All’interno dell’UE lo stato di AEO è un nuovo standard di sicurezza nell’intera catena di distribuzione. Non è obbligatorio, ma sempre più clienti UE fanno questo tipo di richiesta ad aziende svizzere. I vantaggi e gli svantaggi di una certificazione AEO o di una mancata certificazione dipendono da diversi fattori e possono essere valutati attentamente. La Svizzera ha introdotto lo stato di AEO dal 1° aprile 2011.
No. Essendo un’azienda svizzera ha bisogno di un numero EORI solo se opera nell’UE in qualità di dichiarante doganale o di importatore (ad esempio per spedizioni con clausola DDP degli Incoterms).
No. Un certificato di origine non deve essere confuso con una prova dell’origine nel senso inteso dall’accordo di libero scambio. Solo i certificati di circolazione delle merci (EUR.1 / EUR.MED) o le dichiarazioni di origine su fattura conferiscono ai vostri prodotti un’origine preferenziale e quindi l’esenzione dai dazi o la riduzione dei dazi in un paese che ha concluso un accordo di libero scambio con la Svizzera.
Queste informazioni sono contenute nella nota informativa dell’Osec «Prassi dell'IVA negli scambi commerciali con l'UE».
Il “reverse-charge” è illustrato nella nota informativa dell’Osec «La procedura del reverse-charge».
È necessario richiere la P. IVA 1) dal momento in cui si opera nell’UE in qualità di importatore (vedere clausola DDP degli Incoterms), 2) in caso di operazioni a catena, 3) per spedizioni all’interno di un paese.
In seguito alla registrazione sorgono diversi obblighi mensili o trimestrali (registrazione del fatturato, comunicazioni Intrastat, comunicazioni generiche).
La richiesta di autorizzazione va inoltrata alla Direzione delle dogane competente (Sciaffusa, Basilea, Ginevra o Lugano). Per ulteriori informazione e moduli: AFD - Esportatori autorizzati
I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR.MED sono ottenibili presso l’Amministrazione federale delle dogane o presso le Camere di commercio cantonali
Di norma le imprese svizzere non possono rilasciare dichiarazioni a lungo termine del fornitore. Per lo scambio di merci tra l’UE e la Svizzera è necessario utilizzare il certificato di circolazione delle merci (EUR. 1) o la dichiarazione di origine su fattura come prova dell’origine preferenziale. Molte imprese europee non sono a conoscenza di questa disposizione e richiedono alle aziende svizzere una dichiarazione del fornitore: le dichiarazioni del fornitore rilasciate da aziende svizzere non sono valide nell’UE.
L’origine preferenziale dà diritto all’esenzione o ad una riduzione dei dazi doganali all’esportazione della merce in uno Stato contraente. L’adempimento delle regole d’origine non preferenziali non dà diritto ad un’esenzione dei dazi doganali all’importazione della merce in un paese terzo; le regole d’origine si applicano solo se il paese di destinazione richiede la presentazione dei certificati di origine.
In generale i prodotti industriali sono regolamentati nei capitoli 25-97 degli accordi di libero scambio. I capitoli 1-24 sono regolati per lo più da accordi agricoli separati.
Le regole della lista si trovano in: AFD - documento D.30
Troverete maggiori informazioni qui.
Contatto telefonico: SECO, Settore sanzioni: n. tel. 031 324 08 12
L’origine preferenziale permette di esportare prodotti in esenzione doganale o con dazi ridotti in paesi con cui è stato stipulato un accordo di libero scambio.
L’adempimento alle regole dell’origine non preferenziale non accorda l’esenzione fiscale in caso di importazione in un paese terzo. Queste regole si applicano solo se il paese di destinazione richiede un certificato d’origine per l’importazione.
Informazioni dettagliate sono fornite dall’autorità competente, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Segnaliamo i seguenti link utili:
- Elenco degli accordi di libero scambio della Svizzera
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Prodotti interessati e regole
(in linea di massima, gli accordi riguardano i prodotti industriali dei capitoli 25-97, mentre i capitoli 1-24 sono regolati in appositi accordi agricoli).
Con un Carnet ATA. Ulteriori informazioni e il formulario necessario sono disponibili presso le Camere di commercio cantonali o il loro sito Internet. Per il Ticino, vogliate consultare il sito della Cc-Ti.
Il numero di partita IVA è obbligatorio:
- se agite come importatore nell’UE (p.es. con la clausola Incoterm DDP);
- in alcune operazioni a catena;
- in caso di forniture infranazionali (all’interno di un paese).
Troverete informazioni sulla procedura del “reverse charge” nella nostra circolare Norme sull’IVA nella prestazione di servizi transfrontaliera (Unione europea).
Consultate la nostra circolare Prassi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) negli scambi commerciali con l’UE.
Le richieste fraudolente presentano spesso le seguenti caratteristiche:
- ordinativi per quantità insolite e importanti;
- domande da paesi atipici;
- pagamento anticipato del 100%.
Contattateci in caso di dubbio.
Informazioni sulla marcatura CE e sulla conformità con le regole europee possono essere richieste alla “Association Suisse de Normalisation”.
Informazioni sull’etichettatura dei prodotti cosmetici sono disponibili qui.
L’ISPM15 è lo standard fitosanitario d’imballaggio adottato da sempre più paesi per impedire l’entrata di parassiti del legno sul proprio territorio. L’importazione di merci in tali paesi può avvenire unicamente in imballaggi di legno (casse, palette ecc.) precedentemente sottoposti a un apposito trattamento disciplinato da regole molto precise.
Nel sito internet della Seco figura l’elenco completo degli accordi di libero scambio sottoscritti dalla Svizzera.
I controlli di merci particolari concordati a livello internazionale, in Svizzera sono regolamentati da due leggi: la Legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) e la Legge sul materiale bellico (LMB). Soggiacciono a questo tipo di controllo obbligatorio i cosiddetti beni a duplice impiego (ovvero i beni utilizzabili a fini civili e militari), nonché il materiale bellico e i beni militari speciali.
In Svizzera la responsabilità circa la sorveglianza spetta alla SECO.
Gli Incoterms disciplinano i diritti e gli obblighi tra acquirente e venditore, così come il trasferimento dei costi e dei pericoli. Si applicano però unicamente se sono stati concordati dalle due parti per iscritto e possono venire utilizzati soltanto per i contratti di compravendita.
Sono inoltre validi solo se i termini usati sono quelli corretti (termine, versione, località).
Fondamentalmente le aziende svizzere non sono autorizzate a redigere le dichiarazioni dei fornitori UE. Nello scambio di merci tra l’UE e la Svizzera occorre sempre usare i certificati di circolazione delle merci (EUR.1) oppure la dichiarazione di origine nella fattura come certificato di origine preferenziale.
Visto che spesso le aziende dell’UE non lo sanno, capita che richiedano anche alle aziende svizzere la dichiarazione del fornitore. Nell’UE le eventuali dichiarazioni dei fornitori redatte da aziende svizzere non sono valide.
Nell’UE, per rendere possibile la libera circolazione di merci e prestazioni esistono apposite direttive che disciplinano i requisiti di base a tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente.
La marcatura CE è garanzia che il prodotto contrassegnato ottempera ai requisiti di base contemplati in tali direttive e che è stato oggetto dell’iter procedurale previsto per l’ottenimento della marcatura CE.
In questo caso, cioè in relazione con l’UE, si applica la cosiddetta procedura del «reverse-charge»: l’obbligo di pagare l’imposta sul valore aggiunto viene trasferito al destinatario delle prestazioni.
Come fornitore svizzero di prestazioni, potete dunque redigere la vostra fattura senza la componente IVA, aggiungendo però la frase “L’obbligo di pagare l’imposta sul valore aggiunto viene trasferito al destinatario delle prestazioni».
Il numero „EORI (acronimo inglese di: EconomicOperator’s Registration and Identification Number) è un numero doganale dell’UE. È indispensabile per effettuare qualsiasi transazione doganale nell’UE.
Di solito le aziende svizzere non ne hanno bisogno, tranne se nell’UE fungono esse stesse da dichiarante doganale (esempio: forniture DDP).
Le aziende svizzere hanno ad es. accesso agli incentivi finanziari in tutti i progetti infrastrutturali attuati in particolare nell’ambito del trasporto e dell’ambiente.
Per quanto riguarda invece gli altri programmi di promozione dell’UE, di solito le aziende svizzere non sono parificate a quelle europee.
Ecco dove consultare le aliquote di dazio:
- WorldTariff (accesso gratuito tramite il nostro canale internet per le aziende di Svizzera e Liechtenstein)
- Tariffe e regimi doganali nell'UE e Svizzera
- Oppure potete contattare in qualsiasi momento il nostro personale specializzato.
Le normative dell’UE non hanno automaticamente la stessa applicazione e interpretazione in ogni Stato membro: è quindi necessario controllare come vengono recepite nei singoli Stati membri dell’UE.
Per effettuare una scelta preliminare seria e agevolare la decisione finale, potete servirvi dei seguenti punti:
- Gamma attuale di prodotti / brands
- Segmenti di clientela attualmente serviti
- Organizzazione della distribuzione commerciale
- Forma giuridica
- Numero di dipendenti
- Attuali collaborazioni, unioni o adesioni ad associazioni di settore
- Lingua per la corrispondenza
- Storia dell’azienda
- Andamento degli affari commerciali
- Infrastruttura, magazzino, filiali, impianti aziendali, locali espositivi, ecc.
- Relazione sulla gestione
- Cifre di fatturato
- Esempi di attività di marketing
- Esperienza professionale e carriera professionale precedente di una rosa di dipendenti (o gruppi di dipendenti) che lavorano per il potenziale partner commerciale
- Interesse, attestato per iscritto, per ulteriori colloqui di approfondimento
- Fotografie della sede del potenziale partner commerciale
- Referenze
Non esitate a contattarci: vi aiuteremo ad effettuare i preparativi per la ricerca del partner commerciale più adatto alla vostra azienda.
Esistono diverse possibilità che permettono di limitare la responsabilità per danno. A titolo d’esempio, si possono stabilire determinate disposizioni nei contratti di collaborazione oppure fornire le prove che tutti i distributori sono stati informati correttamente e che tutti controlli di qualità sono stati eseguiti. In linea di massima, vi consigliamo di rivolgervi a un avvocato.
Per verificare la serietà dei partner commerciali cinesi può essere utile rispondere alla seguente lista di controllo:
- Si tratta di un contratto commerciale con un volume elevato di fornitura?
- La vostra offerta è stata accettata molto rapidamente, senza né grandi trattative ulteriori né richieste di sconti?
- I partner commerciali cinesi usano indirizzi di posta elettronica «Yahoo», «Hotmail»‚ «136.com» o altri server gratuiti?
- La comunicazione con gli interlocutori commerciali cinesi si svolge perlopiù tramite email, fax e numeri di telefono cellulare?
- Finora siete riusciti a raggiungere qualcuno al numero di telefono fisso indicatovi dall’interlocutore commerciale cinese?
- L’azienda cinese ha una pagina internet propria?
- Sono stati discussi i dettagli e le specifiche tecniche?
- Avete ricevuto informazioni sullo scopo d’utilizzo preciso, rispettivamente sul cliente finale dei vostri prodotti?
Se avete risposto «sì» alle domande da 1 a 4 e «no» alle domande da 5 a 8, è altamente probabile che le intenzioni commerciali delle ditte cinesi che vi hanno contattato non sono serie.
AEO è l’acronimo inglese di operatore economico autorizzato (Authorised Economic Operator): si tratta di uno status conferito alle persone giuridiche ritenute affidabili in fatto di sicurezza nella catena internazionale della fornitura di merci e servizi. Chi ha ottenuto tale status gode di agevolazioni nei controlli rilevanti per la sicurezza; inoltre è riconosciuto dagli Stati con cui la Svizzera ha stipulato un apposito accordo (al momento attuale: l’UE; situazione: giugno 2011).
Per un’azienda svizzera, in primo luogo è necessario appurare quali conseguenze economiche potrebbe avere una non certificazione AEO. Nel contempo vanno preliminarmente accertati con esattezza i costi dell’eventuale certificazione AEO (misure di costruzione necessarie, sistema per il controllo interno sufficiente, costi per adempiere ai requisiti in fatto di sicurezza ecc.).
Dapprima occorre definire il termine “origine”:
- OAO (origine autonoma)
- made in Switzerland (Swissness)
- origine preferenziale (Accordo di libero scambio)
Per maggiori informazioni su queste categorie d’origine, consultare i seguenti link oppure il nostro Export Center.
OAO (Ordinanza sull’attestazione dell’origine): Ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci:
Made in Switzerland: domande frequenti
Per le attività commerciali con l’estero si pone sempre la questione circa il corretto conteggio dell’IVA. Soprattutto quando più aziende stipulano contratti commerciali sul medesimo oggetto e quando la merce e la fattura non seguono la stessa via, sorgono quesiti su come conteggiare l’IVA nella maniera migliore e domande su temi come la fatturazione, la registrazione fiscale, l’obbligo di notifica ed altro. Per svolgere al meglio tutti questi compiti è necessario disporre di fondate nozioni sul diritto svizzero ed europeo in materia di imposta sul valore aggiunto.
Dall’entrata in vigore degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, per le aziende svizzere è diventato più semplice lavorare nell’UE nell’edilizia, nei settori affini o in quello del montaggio. Tuttavia, si deve continuare a fare attenzione ad alcune trappole burocratiche.
