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Accordi di libero scambio

Benefici che le PMI svizzere traggono dai numerosi accordi di libero scambio sottoscritti dalla Svizzera.

Tariffe doganali di tutto il mondo

A quanto ammontano i dazi all’importazione in un determinato paese? Le risposte sono contenute in banche dati che possono essere consultate fornendo la voce di tariffa doganale del sistema armonizzato.

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Attualità

Rilascio di prove dell’origine: diritti e doveri degli esportatori autorizzati

Dal 1° luglio 2012, non solo gli uffici doganali potranno rilasciare le prove dell’origine con procedura semplificata, ma anche i cosiddetti esportatori autorizzati, di cui statuto, diritti e doveri sono definiti in modo dettagliato nell’ordinanza riveduta sul rilascio di prove dell’origine appena approvata dal Consiglio federale. Altro »

Nuovo ordinamento per le prove dell’origine di merci riesportate

È ora possibile effettuare dichiarazioni su fattura per i prodotti arrivati in Svizzera con una prova dell’origine e riesportati senza trasformazioni né imposizione in un altro Stato della stessa zona di libero scambio o di cumulo. In questi casi decade quindi l’obbligo di rilasciare certificati di circolazione delle merci (CCM). Altro »

Nuovo ciclo di negoziati in vista di un accordo di libero scambio AELS-India

Trovate qui gli aggiornamenti sugli accordi di libero scambio. Altro »

Singapore estende il termine per riesportare merci ammesse temporaneamente

Singapore ha esteso da tre a sei mesi il termine per la riesportazione di merci collocate in ammissione temporanea secondo la procedura doganale semplificata «Temporary Import Scheme». Altro »

La Cina aggiorna l’elenco delle tariffe doganali all’importazione per i beni di consumo

La Cina ha aggiornato le categorie e le tariffe doganali applicabili ai principali beni di consumo provenienti dall’estero. Il nuovo elenco è entrato in vigore il 15 aprile 2012. Altro »

L’Ucraina concede esenzioni per l’importazione di attrezzature a basso consumo energetico

Le attrezzature, i macchinari e i materiali a basso consumo energetico possono ora essere importati in Ucraina in esenzione da dazi doganali e IVA. Altro »

Entra in vigore la convenzione per evitare la doppia imposizione con la Turchia

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento federale delle finanze, la convenzione Svizzera/Turchia volta a evitare la doppia imposizione è entrata in vigore a inizio maggio 2012. Le relative disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2013. Altro »

Montenegro e Samoa aderiscono all’OMC

Montenegro e Samoa sono diventati rispettivamente il 154° e il 155° membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Altro »

Ulteriore facilitazione del regime doganale UE/USA

Il 4 maggio 2012, l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo per il riconoscimento reciproco degli operatori economici autorizzati. Gli AEO (dall’inglese «Authorised Economic Operators») approvati nell’UE potranno ora beneficiare dello sdoganamento accelerato anche negli USA, e viceversa. Altro »

L’accordo di libero scambio tra AELS e Ucraina entra in vigore il 1° giugno 2012

Il 1° giugno 2012 entra in vigore l’accordo multilaterale di libero scambio tra l’Ucraina e gli Stati dell’AELS (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che mira soprattutto a smantellare i dazi doganali e a facilitare l’entrata sui rispettivi mercati per le imprese dei Paesi firmatari. Altro »

Accordi di libero scambio

Benefici che le PMI svizzere traggono dai numerosi accordi di libero scambio sottoscritti dalla Svizzera. Altro »

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta sul consumo che tassa l’incremento di valore del prodotto o del servizio in ognuna delle fasi che va dalla sua produzione alla sua vendita. Altro »

Dogana

Trovate qui una panoramica degli elementi che contraddistinguono il mercato interno dell’Unione europea. Altro »

Tariffe doganali di tutto il mondo

A quanto ammontano i dazi all’importazione in un determinato paese? Le risposte sono contenute in banche dati che possono essere consultate fornendo la voce di tariffa doganale del sistema armonizzato. Altro »

Marcatura CE

La marcatura CE costituisce la prova che un prodotto risponde ai requisiti fondamentali di salute e di sicurezza ai sensi del diritto UE e che è stato sottoposto alle procedure di valutazione delle conformità prescritte. Altro »

Distacco di lavoratori

Dal permesso di lavoro alla previdenza sociale: gli aspetti da considerare in caso di attività transfrontaliere. Altro »

Legislazione alimentare

Diritto alimentare: quali aspetti devono essere considerati nell’esportazione di prodotti alimentari nell’Unione europea. Altro »

Swissness

L’utilizzo della designazione «Svizzera/Swissness» solleva spesso interrogativi. Trovate qui una panoramica degli aspetti essenziali da tenere in considerazione. Altro »

Eventi

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FAQ

In generale i prodotti industriali sono regolamentati nei capitoli 25-97 degli accordi di libero scambio. I capitoli 1-24 sono regolati per lo più da accordi agricoli separati.

Le regole della lista si trovano in: AFD - documento D.30

L’origine preferenziale dà diritto all’esenzione o ad una riduzione dei dazi doganali all’esportazione della merce in uno Stato contraente. L’adempimento delle regole d’origine non preferenziali non dà diritto ad un’esenzione dei dazi doganali all’importazione della merce in un paese terzo; le regole d’origine si applicano solo se il paese di destinazione richiede la presentazione dei certificati di origine.

Di norma le imprese svizzere non possono rilasciare dichiarazioni a lungo termine del fornitore. Per lo scambio di merci tra l’UE e la Svizzera è necessario utilizzare il certificato di circolazione delle merci (EUR. 1) o la dichiarazione di origine su fattura come prova dell’origine preferenziale. Molte imprese europee non sono a conoscenza di questa disposizione e richiedono alle aziende svizzere una dichiarazione del fornitore: le dichiarazioni del fornitore rilasciate da aziende svizzere non sono valide nell’UE.

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR.MED sono ottenibili presso l’Amministrazione federale delle dogane o presso le Camere di commercio cantonali

È necessario richiere la P. IVA 1) dal momento in cui si opera nell’UE in qualità di importatore (vedere clausola DDP degli Incoterms), 2) in caso di operazioni a catena, 3) per spedizioni all’interno di un paese.

In seguito alla registrazione sorgono diversi obblighi mensili o trimestrali (registrazione del fatturato, comunicazioni Intrastat, comunicazioni generiche).

Il “reverse-charge” è illustrato nella nota informativa dell’Osec «La procedura del reverse-charge».

No. Un certificato di origine non deve essere confuso con una prova dell’origine nel senso inteso dall’accordo di libero scambio. Solo i certificati di circolazione delle merci (EUR.1 / EUR.MED) o le dichiarazioni di origine su fattura conferiscono ai vostri prodotti un’origine preferenziale e quindi l’esenzione dai dazi o la riduzione dei dazi in un paese che ha concluso un accordo di libero scambio con la Svizzera.

No. Essendo un’azienda svizzera ha bisogno di un numero EORI solo se opera nell’UE in qualità di dichiarante doganale o di importatore (ad esempio per spedizioni con clausola DDP degli Incoterms).

All’interno dell’UE lo stato di AEO è un nuovo standard di sicurezza nell’intera catena di distribuzione. Non è obbligatorio, ma sempre più clienti UE fanno questo tipo di richiesta ad aziende svizzere. I vantaggi e gli svantaggi di una certificazione AEO o di una mancata certificazione dipendono da diversi fattori e possono essere valutati attentamente. La Svizzera ha introdotto lo stato di AEO dal 1° aprile 2011.

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Svizzera