No. Essendo un’azienda svizzera ha bisogno di un numero EORI solo se opera nell’UE in qualità di dichiarante doganale o di importatore (ad esempio per spedizioni con clausola DDP degli Incoterms).
Un nostro cliente nell’UE pretende da noi una dichiarazione del fornitore a lungo termine. Possiamo redigere noi questo tipo di dichiarazione?
Un nostro cliente nell’UE pretende da noi una dichiarazione del fornitore a lungo termine. Possiamo redigere noi questo tipo di dichiarazione?
Fondamentalmente le aziende svizzere non sono autorizzate a redigere le dichiarazioni dei fornitori UE. Nello scambio di merci tra l’UE e la Svizzera occorre sempre usare i certificati di circolazione delle merci (EUR.1) oppure la dichiarazione di origine nella fattura come certificato di origine preferenziale.
Visto che spesso le aziende dell’UE non lo sanno, capita che richiedano anche alle aziende svizzere la dichiarazione del fornitore. Nell’UE le eventuali dichiarazioni dei fornitori redatte da aziende svizzere non sono valide.
FAQ recenti
All’interno dell’UE lo stato di AEO è un nuovo standard di sicurezza nell’intera catena di distribuzione. Non è obbligatorio, ma sempre più clienti UE fanno questo tipo di richiesta ad aziende svizzere. I vantaggi e gli svantaggi di una certificazione AEO o di una mancata certificazione dipendono da diversi fattori e possono essere valutati attentamente. La Svizzera ha introdotto lo stato di AEO dal 1° aprile 2011.
No. Un certificato di origine non deve essere confuso con una prova dell’origine nel senso inteso dall’accordo di libero scambio. Solo i certificati di circolazione delle merci (EUR.1 / EUR.MED) o le dichiarazioni di origine su fattura conferiscono ai vostri prodotti un’origine preferenziale e quindi l’esenzione dai dazi o la riduzione dei dazi in un paese che ha concluso un accordo di libero scambio con la Svizzera.
Queste informazioni sono contenute nella nota informativa dell’Osec «Prassi dell'IVA negli scambi commerciali con l'UE».
Il “reverse-charge” è illustrato nella nota informativa dell’Osec «La procedura del reverse-charge».
