No. Essendo un’azienda svizzera ha bisogno di un numero EORI solo se opera nell’UE in qualità di dichiarante doganale o di importatore (ad esempio per spedizioni con clausola DDP degli Incoterms).
Controllo all’esportazione per i beni a duplice impiego e per il materiale bellico. Dov’è possibile trovare informazioni in merito?
Controllo all’esportazione per i beni a duplice impiego e per il materiale bellico. Dov’è possibile trovare informazioni in merito?
I controlli di merci particolari concordati a livello internazionale, in Svizzera sono regolamentati da due leggi: la Legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) e la Legge sul materiale bellico (LMB). Soggiacciono a questo tipo di controllo obbligatorio i cosiddetti beni a duplice impiego (ovvero i beni utilizzabili a fini civili e militari), nonché il materiale bellico e i beni militari speciali.
In Svizzera la responsabilità circa la sorveglianza spetta alla SECO.
FAQ recenti
All’interno dell’UE lo stato di AEO è un nuovo standard di sicurezza nell’intera catena di distribuzione. Non è obbligatorio, ma sempre più clienti UE fanno questo tipo di richiesta ad aziende svizzere. I vantaggi e gli svantaggi di una certificazione AEO o di una mancata certificazione dipendono da diversi fattori e possono essere valutati attentamente. La Svizzera ha introdotto lo stato di AEO dal 1° aprile 2011.
No. Un certificato di origine non deve essere confuso con una prova dell’origine nel senso inteso dall’accordo di libero scambio. Solo i certificati di circolazione delle merci (EUR.1 / EUR.MED) o le dichiarazioni di origine su fattura conferiscono ai vostri prodotti un’origine preferenziale e quindi l’esenzione dai dazi o la riduzione dei dazi in un paese che ha concluso un accordo di libero scambio con la Svizzera.
Queste informazioni sono contenute nella nota informativa dell’Osec «Prassi dell'IVA negli scambi commerciali con l'UE».
Il “reverse-charge” è illustrato nella nota informativa dell’Osec «La procedura del reverse-charge».
