Condizioni generali di affari
Condizioni generali d'affari per servizi di consulenza, informazione, manifestazioni, fiere e locazioni
1. Ambito di validità
Queste Condizioni generali d'affari per servizi di consulenza, informazione, manifestazioni, fiere e locazioni (CGA) trovano applicazione in tutti i servizi di consulenza ed informazione offerti a livello commerciale da Osec tramite i suoi punti di appoggio ed in cooperazione con i suoi partner di rete a livello nazionale ed internazionale, nonché nella partecipazione a manifestazioni e fiere organizzate da o in collaborazione con Osec (partecipazione svizzera a fiere internazionali e ad altre attività ufficiali comuni dell'economia svizzera nonché esposizioni svizzere all'estero). Inoltre le CGA valgono per la locazione di locali per corsi di formazione, conferenze ed esposizioni (qui di seguito: locali) da parte di Osec o uno dei suoi punti d'appoggio. Le CGA costituiscono parte integrante di ogni rapporto giuridico sussistente tra Osec ovvero i suoi partner di rete ed il cliente (con cui si intendono in particolare committenti, mandatari e locatari ovvero espositori), in particolare anche di ogni possibile offerta presentata al cliente nel paese di destinazione.
2. Offerta e stipula del contratto
2.1 I contratti per servizi di consulenza ed informazione e per la locazione di locali da parte di Osec sono considerati stipulati quando la conferma di accettazione da parte del cliente perviene in forma scritta ad Osec entro il termine di accettazione. Le offerte che non contengono un termine di accettazione non sono vincolanti.
2.2 Nel caso di partecipazione ad una manifestazione/fiera l'iscrizione deve pervenire in forma scritta ad Osec entro il termine di iscrizione indicato nei documenti di partecipazione. Un'iscrizione pervenuta puntualmente non rappresenta il fondamento di alcun diritto alla partecipazione o ad una determinata dimensione o posizione dello stand assegnato. Le iscrizioni che pervengono in ritardo possono essere considerate solo se possibile (punto 7.1). Il contratto viene considerato concluso solo con la conferma scritta dell'iscrizione da parte di Osec.
3. Prezzi e tariffe
3.1 Per servizi di consulenza e fornitura di informazioni vale il prezzo offerto individualmente e normalmente per iscritto relativo alla prestazione di Osec. Questo prezzo include tutte le prestazioni definite, incluse quelle che devono essere fornite da subappaltatori e/o subconsulenti. Le prestazioni non definite nell'offerta devono essere compensate separatamente (cfr. punto 6).
3.2 Anche per la locazione di locali vale il prezzo offerto individualmente e normalmente per iscritto relativo alla prestazione di Osec. Le bevande devono essere acquistate tramite Osec. Aperitivi e pasti vengono organizzati da Osec tramite un servizio di catering esterno. Il responsabile della manifestazione può incaricare direttamente un terzo del servizio di catering previa autorizzazione di Osec. In questo caso Osec ha diritto ad una quota per il servizio e ad un diritto di tappo.
3.3 Per la partecipazione ad una manifestazione/fiera vale il prezzo indicato nei documenti di partecipazione. Con la stipula del contratto sono dovute la quota di iscrizione e la percentuale del prezzo di partecipazione riportate nei documenti di partecipazione.
3.4 Per pubblicazioni con blocco dei prezzi (in particolare le pubblicazioni dell'UE) che vengono distribuite da Osec vale il prezzo indicato nel listino.
4. Condizioni di pagamento
Generali
4.1 Gli importi delle fatture (quote di iscrizione e di partecipazione, commissioni ecc.) devono essere generalmente pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Trascorso tale termine sono dovuti interessi di mora pari al 5%.
4.2 Le modalità di pagamento per gli importi delle fatture possono essere stabilite in modo più dettagliato ed anche diverso da quanto riportato nelle CGA sia per i contratti relativi a servizi di consulenza o di prestazione che nei documenti di partecipazione a fiere nonché nei contratti di locazione di locali. In particolare, per ogni tipo di rapporto contrattuale Osec può porre come condizione all'esecuzione della prestazione il pagamento di un acconto.
4.3 Se il cliente cade in mora nel pagamento, Osec ha il diritto di rescindere il contratto senza preavviso e di far valere diritti di risarcimento dei danni.
Particolari per partecipazione a manifestazioni/fiere
4.4 La quota di partecipazione deve essere stata completamente versata entro quattro settimane dall'inizio della manifestazione/fiera, in caso contrario il cliente non viene autorizzato a partecipare.
4.5 Se l'espositore cade in mora nel pagamento e Osec rescinde il contratto senza preavviso (punto 4.3) la quota di iscrizione ed il prezzo di partecipazione concordato devono essere pagati come penale.
4.6 I costi per prestazioni accessorie (punto 7.2) vengono fatturati da Osec al termine della manifestazione e devono essere pagati anch'esse entro 30 giorni.
4.7 È esclusa una regolazione di crediti in contropartita del cliente con crediti di Osec.
5. Prescrizioni / standard di qualità e norme di comportamento etiche nel paese di destinazione
5.1 Nel caso di una prestazione da fornire all'estero ed in assenza di altri accordi scritti con Osec il cliente deve rendere note per iscritto ad Osec, al più tardi al momento dell'accettazione dell'offerta ovvero con l'iscrizione, tutte le norme e le prescrizioni legali, amministrative e di altro tipo necessarie all'esecuzione della prestazione.
5.2 Osec mira sempre a garantire un elevato standard di qualità nell'esecuzione della prestazione. A questo scopo vengono effettuati controlli periodici dei propri partner a livello nazionale ed internazionale.
5.3 Osec raccomanda alle imprese attive a livello internazionale di comportarsi in modo eticamente corretto durante le operazioni all'estero ed in particolare di rispettare le norme ed i codici di comportamento vigenti (per es. standard sociali ed ambientali, astensione da pratiche di corruzione ecc.). Solo un comportamento eticamente corretto crea fiducia e quindi la base per avere successo nelle operazioni sul mercato estero. Su richiesta, Osec offre ai suoi clienti consulenza relativa ad un comportamento aziendale eticamente corretto ai sensi del «Global Compact» e dello «Swiss Code of Ethics».
6. Consegna / modifiche / mora / revoca
Servizi di consulenza ed informazione
6.1 L'esecuzione di prestazioni di consulenza ed informazione avviene secondo le condizioni quadro stabilite nell'offerta ovvero nella presentazione.
6.2 Se in un momento successivo all'assegnazione dell'ordine il committente dovesse esternare desideri di modifiche e/o di aggiunte Osec prepara in proposito un'offerta scritta. Le prestazioni offerte posteriormente vengono eseguite dopo conferma scritta ed un eventuale anticipo (supplementare) da parte dal cliente. Per prestazioni che Osec ritiene necessarie nel quadro del suo mandato (per es. pubblicazione di inserzioni, acquisto di elenchi) essa presenterà previamente al cliente un'offerta complementare in forma scritta.
6.3 Se il cliente revoca l'ordine, Osec ha diritto al compenso per le prestazioni fornite fino al momento della presa di conoscenza da parte di Osec della revoca. La revoca deve avvenire in forma scritta (lettera, fax). Una revoca tramite E-mail non è sufficiente. Se la revoca avviene in modo intempestivo, ad Osec spettano i diritti di risarcimento dei danni previsti per legge.
6.4 Osec non è responsabile per more nelle consegne che si sono verificate senza sua colpa. Se si presenta una mora nella consegna di cui è responsabile Osec il cliente si impegna a concedere in forma scritta ad Osec un periodo supplementare di 60 giorni prima di poter rescindere il contratto. Sono esclusi diritti di risarcimento dei danni, in particolare anche eventuali diritti derivanti da danni indiretti nella misura in cui ciò è legalmente permesso (punto 13.3).
Partecipazione a manifestazioni/fiere
6.5 Se dopo la stipula del contratto un espositore rinuncia alla partecipazione o riduce la partecipazione concordata originariamente, rimangono dovuti la quota di iscrizione e il prezzo pieno di partecipazione per le prestazioni fondamentali – con riserva delle limitazioni riportate al punto 6.6 – ed inoltre un risarcimento per le spese già sostenute da Osec per le prestazioni accessorie (punto 7.2).
6.6 Una revoca del contratto da parte dell'espositore è valida solo in forma scritta (lettera, fax). Una revoca tramite E-mail non è sufficiente. Nel caso di revoca tempestiva in forma scritta sono garantite le seguenti riduzioni del prezzo di partecipazione.
- Se essa viene ricevuta entro sei mesi dall'inizio della manifestazione: riduzione del 30%.
- Se essa viene ricevuta entro quattro mesi dall'inizio della manifestazione: riduzione del 10%.
Se l'espositore revoca la sua iscrizione meno di quattro mesi prima della manifestazione egli deve corrispondere il prezzo pieno di partecipazione e l'intera quota di iscrizione. Se l'espositore presenta un espositore sostitutivo adeguato che accetti lo stesso contratto alle stesse condizioni l'espositore originario è liberato dal pagamento del prezzo di partecipazione che viene assunto dall'espositore sostitutivo. La quota di iscrizione ed ulteriori spese sostenute da Osec devono in ogni caso essere corrisposte. La quota di iscrizione viene corrisposta anche dall'espositore sostitutivo.
6.7 Osec può effettuare in ogni momento riduzioni della superficie dello stand prevista o uno spostamento dell'ubicazione (punto 7.1). In questo caso l'espositore ha il diritto di rescindere in forma scritta il rapporto contrattuale entro una settimana dalla ricezione della comunicazione di tale modifica qualora essa pregiudicasse le sue esigenze in maniera inaccettabile. Se lo svantaggio è accettabile, l'espositore può comunque rescindere il rapporto contrattuale, ma a titolo oneroso. Le spese che derivano da tale revoca vengono calcolate in modo analogo a quanto avviene al punto 6.6.
6.8 Se la prevista partecipazione ad una fiera si dimostra impossibile, il partecipante iscritto non ha diritto a risarcimento in relazione a eventuali operazioni commerciali previste nel quadro di tale partecipazione.
Partecipazione a manifestazioni
6.9 Se la revoca dell'iscrizione ad una manifestazione viene ricevuta da Osec entro 10 giorni dalla manifestazione stessa viene addebitato il 50%. Dopo tale termine viene addebitata l'intera somma. Il partecipante può farsi rappresentare da un terzo senza che gli vengano addebitate spese aggiuntive. Il partecipante è consapevole del fatto che il programma della manifestazione può sempre essere modificato.
Locazione di locali
6.10 Una revoca del contratto da parte di un locatario sulla base di motivi che non rientrano nell'ambito di responsabilità di Osec è valida solo in forma scritta (lettera, fax). Una revoca tramite E-mail non è sufficiente. Nel caso di revoca tempestiva in forma scritta vengono addebitati i seguenti costi se i locali non possono essere affittati in altro modo.
- Nel caso di revoca entro 20 giorni lavorativi prima della manifestazione prevista: riduzione del 100% della prestazione concordata.
- Nel caso di revoca tra 19 e 6 giorni lavorativi prima della manifestazione prevista: riduzione del 25% della prestazione concordata.
- Nel caso di revoca dopo 5 giorni lavorativi prima della manifestazione prevista: nessuna riduzione.
7. Condizioni speciali per la partecipazione a manifestazioni/fiere
Prestazioni di Osec
7.1 Prestazioni fondamentali: assumendosi l'incarico dell'organizzazione Osec si impegna ad offrire al cliente i migliori presupposti per la sua partecipazione alla fiera e di prendere tutti i provvedimenti necessari per organizzare una manifestazione unitaria e degna del credito goduto dalla Svizzera. Nel prezzo delle prestazioni fondamentali (di partecipazione) sono compresi la locazione della superficie espositiva e le prestazioni riportate nei documenti di partecipazione.
Osec è il solo committente per le prestazioni fondamentali nei confronti di terzi. Osec definisce l'assegnazione dell'ubicazione e della superficie dello stand in collaborazione con la direzione della fiera. Osec cerca di rispettare i desideri degli espositori in relazione al posizionamento. Eventuali assicurazioni relative a posizione e dimensioni della superficie espositiva non rappresentano il fondamento di alcun diritto legale. Osec si riserva il diritto di assegnare all'espositore uno stand in una posizione diversa da quella indicata nella conferma, di modificare le dimensioni della superficie espositiva (per es. nel caso di sottoscrizione eccedente), di predisporre o di chiudere entrate ed uscite alla zona fiera e alle hall o di intraprendere altre modifiche costruttive nella misura in cui essa abbia un notevole interesse a prendere tali misure a causa di condizioni particolari.
7.2 Prestazioni accessorie: nella misura in cui non venga espressamente concordato qualcosa di diverso, tutte le prestazioni che non sono comprese nelle prestazioni fondamentali vengono conteggiate separatamente come prestazioni accessorie, incluse le spese di amministrazione. Come prestazioni accessorie sono considerate in particolare ulteriori strutture e mobili, collegamenti, installazioni e costi di esercizio per elettricità e telecomunicazioni, acqua, aria compressa, gas ecc. nonché prestazioni come ulteriori tessere espositori, biglietti per il parcheggio ecc.
Obblighi dell'espositore
7.3 Le direttive e le prescrizioni applicate dalla direzione della fiera sono vincolanti per ogni espositore. Al responsabile di progetto Osec ovvero al suo rappresentante spetta il diritto di proprietario. Osec o i terzi da essa incaricati rappresentano gli interessi degli espositori svizzeri nei confronti della direzione della fiera.
7.4 La progettazione e l'impiego della superficie affittata devono adeguarsi alla struttura generale. L'espositore deve rispettare le relative istruzioni di Osec o della direzione della fiera. Per la progettazione e l'impiego degli stand valgono anche secondariamente le direttive e le istruzioni di Osec.
7.5 L'espositore si impegna a completare il suo stand espositivo entro l'apertura dell'esposizione. L'espositore ha l'obbligo di occuparsi del suo stand durante gli orari di apertura della manifestazione, di esporvi gli articoli specifici e di iniziare a smontare lo stand solo dopo il termine dell'esposizione.
7.6 Ogni tipo di esibizione o azioni speciali (per es. dimostrazioni rumorose o che disturbano in altro modo, vendita o distribuzione di merce gratuita) necessitano dell'espressa autorizzazione da parte di Osec. Molestie visive o acustiche degli stand vicini oppure ostacoli sulle superfici dello stand e di passaggio non sono consentiti. Nel caso di trasgressione Osec ha il diritto a proprio giudizio di vietare presentazioni moleste o che possano essere d'intralcio, e nel caso di una rinnovata trasgressione di disdire senza preavviso il contratto di locazione dello stand.
7.7 L'impiego di assistenti locali, interpreti ecc. è di norma a cura di ogni espositore ma può anche avvenire tramite Osec su richiesta e a carico dell'espositore. Ogni espositore è responsabile del fatto che ogni persona da lui impiegata nel quadro della manifestazione disponga dei documenti e dei permessi necessari. Trasporto, assicurazione e misure di sicurezza
7.8 Nella misura in cui non siano stati presi accodi diversi l'imballaggio, il trasporto alla e dalla manifestazione, le operazioni doganali, lo stoccaggio e l'assicurazione della merce da esporre e dell'imballaggio vuoto di ritorno sono di responsabilità di ogni singolo espositore.
7.9 La partecipazione non comprende alcuna copertura assicurativa. La stipula di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni, contro le malattie, contro i danni materiali, di rimpatrio ecc. è a carico di ogni singolo espositore. Anche se in singoli casi Osec prescrive come unici responsabili uno spedizioniere, una compagnia di assicurazioni o un agente di collegamento per una qualunque attività, i rapporti giuridici si orientano solo agli accordi presi tra gli espositori e la parte contrattuale. Osec è in tal caso solo mediatore. Se Osec fornisce garanzie a favore degli espositori nei confronti delle autorità per consentire l'introduzione di beni l'espositore si impegna di rispettare le direttive connesse con ciò e di non provocare danni ad Osec.
8. Condizioni speciali per la locazione di locali
8.1 I locali riservati per i convegni sono a disposizione di chi intende usarli da lunedì a giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Un loro uso oltre il periodo di tempo concordato necessita di previo accordo con Osec.
8.2 L'organizzatore della manifestazione si assume la responsabilità per l'impiego a norma delle disposizioni di legge e dei Vigili del fuoco del materiale decorativo.
8.3 L'organizzatore della manifestazione è responsabile per le perdite e i danni che vengono provocati da lui, dai suoi ausiliari e dai partecipanti alla manifestazione. Osec non si assume alcuna responsabilità per perdite, furti o danni degli oggetti portati con sé dall'organizzatore della manifestazione.
8.4 Le anomalie ai dispositivi tecnici o di altro genere messi a disposizione da Osec vengono tempestivamente eliminate dal personale tecnico. Tali anomalie non danno diritto ad una riduzione del prezzo.
9. Diritto di riservato dominio
Osec si riserva la proprietà dei materiali e dei diritti da essa forniti fino al loro completo pagamento. Il cliente ha l'obbligo di prendere tutte le misure necessarie alla tutela della proprietà di Osec.
10. Protezione dei dati e concorrenza leale
10.1 I dati dei clienti che sono necessari per i servizi di consulenza, informazioni, manifestazioni e fiere vengono registrati, elaborati per il fine contrattuale e per ricerche di mercato interne da Osec, dai suoi punti d'appoggio e dai partner di rete che collaborano con Osec a livello nazionale ed internazionale. Il cliente si dichiara d'accordo che i suoi dati possono essere trasmessi a terzi. Tali dati vengono impiegati solo per l'esecuzione delle prestazioni desiderate. Ogni persona di cui vengono raccolti i dati ha il diritto di richiedere informazioni su quali dei suoi dati vengano elaborati. Ogni persona può richiedere la correzione dei dati o la propria cancellazione dal registro dei dati. A questo fine rivolgetevi a data@osec.ch. I dati sul cliente comprendono informazioni quali nome, indirizzo, numero telefonico ed E-mail. Ne sono interessate sia persone fisiche che giuridiche.
10.2 Il cliente si dichiara d'accordo a essere informato per lettera, per telefono o tramite altri mezzi di telecomunicazione durante il rapporto contrattuale o dopo che tale rapporto è terminato sulle attività economiche proprie o generali da Osec, dai suoi punti di contatto e dai partner di rete che collaborano con Osec a livello nazionale o internazionale. In tal caso Osec rispetta le regolamentazioni legali della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e di altre leggi equivalenti nel paese straniero. I dati dei clienti che sono necessari per il disbrigo delle operazioni commerciali vengono registrati, elaborati per il fine contrattuale e per ricerche di mercato interne da Osec, dai suoi punti d'appoggio e dai partner di rete che collaborano con Osec a livello nazionale ed internazionale. Il cliente si dichiara d'accordo che questi dati sui clienti vengano trasmessi a terzi.
11. Diritto d'autore
Il diritto d'autore e tutti gli altri diritti immateriali sulle prestazioni fornite da Osec nel quadro dei suoi servizi di consulenza, informazione e manifestazione spettano ad Osec.
12. Trasferibilità / partecipazione di terzi
12.1 Nel quadro dell'esecuzione di prestazioni di consulenza ed informazione Osec può impiegare o richieder la collaborazione di altre persone - in particolare dei partner di rete.
12.2 Durante la partecipazione a manifestazioni/fiere, la partecipazione di co-espositori sulla stessa superficie affittata ad un espositore necessita dell'autorizzazione scritta di Osec e di un'ulteriore iscrizione. Come co-espositori vengono considerati partecipanti che si presentino allo stand in una qualunque forma propria ad un espositore, cioè con scritte, merce da esposizione o con una registrazione nel catalogo della fiera. Per ogni co-espositore viene calcolata una quota di iscrizione separata. L'espositore, se opera con co-espositori, è responsabile nei confronti di Osec del rispetto delle presenti condizioni contrattuali, di tutti i tipi di convenzioni particolari e per tutti gli eventuali danni causati dal co-espositore. La presentazione di merce straniera o di concessionari di imprese svizzere necessita dell'autorizzazione di Osec.
13. Garazia e responsabilità
13.1 Osec fornisce le sue prestazioni con la cura propria del settore ed in modo coscienzioso. Osec non è responsabile per eventi su cui essa ovvero le persone che con essa collaborano non possono avere alcun influsso. In questo caso Osec ha il diritto di rescindere il contratto senza dovere indennizzi e, nel caso la responsabilità ricada sull'altra parte contrattuale, di richiedere il risarcimento dei danni. Servizi di consulenza ed informazione
13.2 Osec non rilascia alcuna garanzia di successo. In particolare, Osec non garantisce che possa essere trovato un partner commerciale o che il cliente abbia un successo sul mercato dell'entità desiderata. Osec non risponde dell'inadempimento o dell'adempimento inadeguato di prestazioni da parte dei suoi partner di rete. Il cliente nel caso di inadempimento o di adempimento inadeguato di tali prestazioni terze deve rivolgersi direttamente al partner di rete. Su richiesta, Osec comunica al cliente se si tratta di prestazioni proprie o altrui. Se il cliente fa valere dei diritti nei confronti delle prestazioni di terzi, Osec gli comunica il nome e l'indirizzo del partner di rete per consentirgli di far valere tali diritti.
13.3 È esclusa qualunque responsabilità per eventuali danni che il cliente subisce, in particolare il mancato verificarsi del successo sperato, un adempimento inadeguato, more nella consegna o danni indiretti (cfr. anche punto 6.4) per quanto legalmente permesso. Partecipazione a manifestazioni/fiere
13.4 Osec non risponde di ritardi nella consegna di merce da esporre, di sostegno insufficiente da parte delle rappresentanze di aziende svizzere sul posto, di furti o danneggiamenti di merce esposta ed altri effetti, di eventi dovuti a cause di forza maggiore, di confisca da parte delle autorità ecc.
13.5 Osec esclude la responsabilità per svantaggi e danni che possano derivare all'espositore dal suo comportamento non conforme al contratto. Osec è responsabile nei confronti dell'espositore per danni indiretti provatamente premeditati o riconducibili a colpa grave da parte di Osec ovvero dalle sue parti contrattuali (installatori degli stand, direzione della fiera, grafici ecc.). È esclusa qualunque altra forma di responsabilità da parte di Osec.
13.6 Osec non è responsabile se la realizzazione di una manifestazione o la partecipazione prevista non avviene a causa di motivi cogenti imprevedibili. Le spese fino a quel momento sostenute per le prestazioni fondamentali vengono parzialmente addebitate agli espositori iscrittisi. Le spese per le prestazioni accessorie vengono addebitate singolarmente agli espositori.
13.7 Osec non risponde nei confronti dell'espositore per qualunque tipo di conseguenze che derivino dalla posizione o dall'ambiente dello stand.
13.8 L'organizzatore della manifestazione si riserva il diritto di effettuare in ogni momento modifiche al programma della manifestazione senza che i partecipanti possano rivendicare riduzioni di prezzo.
13.9 Se una manifestazione viene annullata ovvero non può essere realizzata, Osec o l'organizzatore della manifestazione non rispondono dei costi o degli svantaggi che derivano ai partecipanti in connessione con la prevista partecipazione alla manifestazione stessa.
14. Diritto applicabile
Nella misura in cui queste CGA non contengano alcuna disposizione o disposizioni diverse, i rapporti giuridici sussistenti tra le parti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.
15. Foro competente
Foro competente esclusivo per il rapporto giuridico sussistente tra le parti è Zurigo.
Zurigo, ottobre 2007
