Tasse / IVA - Polonia
Polonia: aumento delle aliquote IVA. Dal 1° gennaio 2011, la Polonia ha aumentato l’aliquota standard dell’IVA di un punto percentuale, portandola al 23%.
Anche l’aliquota ridotta (farmaci, giocattoli, diversi generi alimentari, gastronomia, settore alberghiero) è stata aumentata di un punto percentuale e si attesta ora all’8%. Un nuovo tasso ridotto del 5% è stato introdotto per i libri, diversi mezzi stampati e alcuni alimenti di base.
La nuova legge polacca sull’IVA prevede incrementi annuali delle aliquote di un punto percentuale fino al 2013, che saranno tuttavia diminuite dopo tale termine e riportate ai livelli dell’anno scorso, ossia ritorneranno al 22% e al 7%.
Polonia: riduzione dell’imposta alla fonte sugli interessi versati alle società affiliate in Svizzera
A partire dal 1° luglio 2009, i pagamenti d’interessi alle società affiliate in Svizzera sottostanno ad un’imposta alla fonte ridotta del 5% in Polonia.
Secondo le direttive vigenti nell’UE, gli interessi e i diritti dovuti a società affiliate in un altro Stato membro dell’UE sono esenti dall’imposta alla fonte. Tuttavia, ai nuovi Stati membri Polonia, Lettonia e Lituania è stato accordato un termine transitorio per l’introduzione dell’aliquota nulla. L’esenzione sarà completata in Polonia entro il 1° luglio 2013. Dal 1° luglio c.a. si applica un’aliquota ridotta del 5%.
Le seguenti condizioni devono essere osservate per l’applicazione dell’aliquota ridotta:
- entrambe le società, la pagante e la beneficiaria, devono essere collegate con una partecipazione minima del 25%;
- tale partecipazione deve durare un minimo di 2 anni;
- entrambe le imprese devono soggiacere all’imposta sul reddito delle persone giuridiche nello Stato della sede centrale. (bns)
07.08.2009 mer/pea
Convenzione contro la doppia imposizioneLe convenzioni contro la doppia imposizione impediscono che i redditi e i beni patrimoniali siano soggetti ad imposta sia nel Paese in cui sono stati prodotti sia nel Paese di residenza del soggetto. Per mezzo delle CDI, in particolare, si evita di svantaggiare l’economia svizzera nei confronti dei concorrenti stranieri. Pertanto, la Svizzera ha firmato degli accordi contro la doppia imposizione con i maggiori Paesi industrializzati. Tali accordi regolano le questioni di politica internazionale tributaria, per esempio l’esonero di tassazione dei redditi conseguiti da stabilimenti d’impresa nello Stato partner, le richieste di rimborso dell’imposta alla fonte e l’imposizione dei diritti di licenza.
Nella lotta contro i paradisi fiscali, il 2 aprile 2009 il G-20 ha collocato la Svizzera sulla lista grigia dell’OCSE. In passato, la Svizzera è stata ripetutamente criticata e minacciata con l’obiettivo di ottenere informazioni fiscali. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha quindi deciso di soddisfare lo standard OCSE in materia di assistenza amministrativa nelle questioni fiscali conformemente all’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE e di estendere lo scambio di informazioni fiscali con altri Paesi sulla base di una domanda concreta e motivata.Le autorità svizzere hanno attuato rapidamente la decisione del Consiglio federale e firmato, il 25 settembre 2009, una CDI con il Qatar. Da marzo a settembre la Confederazione ha firmato dodici CDI secondo i criteri dell'OCSE e garantito il suo impegno nell’assistenza amministrativa. In cambio, la Svizzera è stata stralciata dalla lista grigia dell’OCSE.
Conformemente alla Costituzione federale, le convenzioni contro la doppia imposizione non sottostanno a referendum facoltativo qualora non siano previsti nuovi obblighi importanti rispetto agli accordi conclusi in precedenza. Secondo il Consiglio federale, le CDI successive saranno sottoposte a referendum facoltativo solo se, rispetto alla CDI conclusa tra marzo e settembre, queste prevedono importanti nuovi obblighi.
Una panoramica di tutte le CDI firmate dalla Svizzera e informazioni attuali possono essere richiamate sul sito web dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Svizzera – Polonia
Tra la Svizzera e la Polonia è stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA). Ulteriori informazioni sul sito internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Sgravi fiscali per le imprese
All'inizio del 2007, in Polonia sono entrate in vigore diverse modifiche alle imposte sul reddito delle persone e delle società. Nella maggior parte dei casi ne derivano degli alleggerimenti fiscali.
I principali cambiamenti riguardano
Le spese (acquisto di diritti di proprietà, royalties per i diritti di utilizzo) per nuove tecnologie possono essere detratte per il 50% dal reddito imponibile già a partire dall'anno fiscale 2006. Tuttavia ciò vale solo per nuove tecnologie che non sono sul mercato da più di cinque anni. Inoltre il diritto alla detrazione viene meno qualora l'impresa soggetto d'imposta condivida con terzi i diritti sulle nuove tecnologie o i costi per esse le vengano risarciti in altra forma (per es. agevolazioni fiscali in una zona economica speciale).
Dal 1° gennaio 2007 i proventi che derivano da partecipazioni agli utili di imprese polacche sono esenti dalle imposte sul reddito delle persone e delle società a condizione che la sede o la direzione della società che effettua la distribuzione si trovi in Polonia e che l'impresa ricevente sia ubicata in uno stato UE o SEE, il suo reddito sia soggetto ad imposta nello stato in cui essa risiede, che essa partecipi per almeno il 15% al capitale della società che effettua la distribuzione (dal 2009 il 10%) e che tali quote vengano possedute da almeno due anni.
Dal 1° gennaio 2007 le imprese con un fatturato lordo di massimo 800'000 EUR possono ammortizzare subito determinati beni di investimento, e comunque l'importo totale degli ammortamenti non deve superare i 50'000 EUR. La possibilità di detrazione vale per beni di investimento dei gruppi da 3 a 8 secondo la classificazione dell'Ufficio statistico centrale GUS (per le autovetture non sussiste per esempio alcuna possibilità di detrazione).
Dal 1° gennaio 2007 non è più possibile detrarre dalle imposte sul reddito delle persone e delle società le spese sostenute a scopi di rappresentanza (per es. vitto ed alloggio).
La pubblicità non pubblica è ora interamente detraibile (finora lo era fino al massimo lo 0,25% del reddito).
Dal 1° gennaio 2007 le persone giuridiche e fisiche non hanno più l'obbligo di presentare dichiarazioni dei redditi mensili, tuttavia continua a dover essere corrisposta un acconto d'imposta mensile. Per imprese con un fatturato lordo massimo di 800'000 EUR l'anno basta un acconto trimestrale.
Sono previste anche modifiche all'IVA: i contribuenti stranieri che posseggono un magazzino di merci in Polonia possono ora immettervi i loro prodotti in modo fiscalmente neutrale. L'obbligo di corrispondere l'IVA viene trasmessa all'acquirente polacco ed inizia ad essere dovuta quando questi preleva la merce dal magazzino, nella misura in cui il ritiro avvenga entro sei mesi dall'immagazzinamento della merce. Inoltre la Polonia vuole abrogare la sanzione del 30% nel caso di calcolo errato dell'IVA. (na)
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